Perche è necessario fare la valutazione del rischio chimico? Perchè è necessario utilizzare un sistema di calcolo che sia efficiente e riconosciuto?

Nel D.Lgs. 81/08, fare la valutazione specifica del rischio chimico significa valutare in modo strutturato e documentato i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o dall’uso di agenti chimici, come richiesto dal Titolo IX – Capo I (artt. 221–232).

👉 È “specifica” perché non può essere generica: deve basarsi su sostanze, mansioni, modalità operative e livelli di esposizione reali.


COSA SIGNIFICA, IN CONCRETO

Fare la valutazione specifica vuol dire:

  1. Identificare tutti gli agenti chimici presenti (materie prime, prodotti, sottoprodotti, emissioni)
  2. Analizzarne la pericolosità (classificazione CLP, frasi H, effetti su salute e sicurezza)
  3. Valutare l’esposizione dei lavoratori
  4. Stimare il livello di rischio
  5. Stabilire se il rischio è “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza”
  6. Individuare e programmare le misure di prevenzione e protezione
  7. Documentare tutto nel DVR

CHE SISTEMA DI CALCOLO ADOTTARE

⚠️ Il D.Lgs. 81/08 NON impone un metodo di calcolo unico
Richiede però che il metodo sia:

  • coerente
  • ripetibile
  • tecnicamente motivato
  • documentato

I sistemi di calcolo più usati (Accettati)


Metodi semiquantitativi (i più diffusi) – Ma non precisi ai fini della valutazione.

Sono quelli più utilizzati nella pratica perché permettono una stima del rischio senza misurazioni ambientali immediate.

Struttura generale

La formula concettuale è:

RISCHIO = PERICOLOSITÀ × ESPOSIZIONE

Dove:

  • Pericolosità → deriva da classificazione CLP (H)
  • Esposizione → quantità, durata, frequenza, modalità d’uso

🔹 Esempi di metodi riconosciuti – Questo è il sistema che adottiamo in SF MEDICAL per la Valutazione del rischio CHIMICO

MOVARISCH

  • Sviluppato da INAIL
  • Molto usato in DVR
  • Valuta:
    • pericolosità intrinseca
    • quantità
    • tempo di esposizione
    • modalità d’uso
  • Produce un indice numerico di rischio

AlPiRisCh

  • Più semplice e rapido
  • Utile in contesti standardizzati
  • Classifica il rischio in fasce

👉 Entrambi sono ammissibili e conformi al D.Lgs. 81/08 se applicati correttamente.


Confronto con i Valori Limite di Esposizione (VLEP)

Se disponibili:

  • si confronta l’esposizione stimata o misurata
  • con i valori limite dell’Allegato XXXVIII

📌 Se l’esposizione è sotto i limiti, il rischio può risultare irrilevante, ma non automaticamente (va considerato l’insieme dei fattori).


Misurazioni ambientali (quando necessarie)

Obbligatorie quando:

  • il rischio non è chiaramente irrilevante
  • sostanze molto pericolose
  • esposizione non stimabile in modo affidabile
  • presenza di:
    • cancerogeni
    • mutageni
    • reprotossici

COME SI CONCLUDE LA VALUTAZIONE

Alla fine devi poter dire (e dimostrare):

Rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza
→ misure generali sufficienti

Rischio non irrilevante
→ misure tecniche, organizzative, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria

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