Nel D.Lgs. 81/08, fare la valutazione specifica del rischio chimico significa valutare in modo strutturato e documentato i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o dall’uso di agenti chimici, come richiesto dal Titolo IX – Capo I (artt. 221–232).
👉 È “specifica” perché non può essere generica: deve basarsi su sostanze, mansioni, modalità operative e livelli di esposizione reali.
COSA SIGNIFICA, IN CONCRETO
Fare la valutazione specifica vuol dire:
- Identificare tutti gli agenti chimici presenti (materie prime, prodotti, sottoprodotti, emissioni)
- Analizzarne la pericolosità (classificazione CLP, frasi H, effetti su salute e sicurezza)
- Valutare l’esposizione dei lavoratori
- Stimare il livello di rischio
- Stabilire se il rischio è “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza”
- Individuare e programmare le misure di prevenzione e protezione
- Documentare tutto nel DVR
CHE SISTEMA DI CALCOLO ADOTTARE
⚠️ Il D.Lgs. 81/08 NON impone un metodo di calcolo unico
Richiede però che il metodo sia:
- coerente
- ripetibile
- tecnicamente motivato
- documentato
I sistemi di calcolo più usati (Accettati)
Metodi semiquantitativi (i più diffusi) – Ma non precisi ai fini della valutazione.
Sono quelli più utilizzati nella pratica perché permettono una stima del rischio senza misurazioni ambientali immediate.
Struttura generale
La formula concettuale è:
RISCHIO = PERICOLOSITÀ × ESPOSIZIONE
Dove:
- Pericolosità → deriva da classificazione CLP (H)
- Esposizione → quantità, durata, frequenza, modalità d’uso
🔹 Esempi di metodi riconosciuti – Questo è il sistema che adottiamo in SF MEDICAL per la Valutazione del rischio CHIMICO
MOVARISCH
- Sviluppato da INAIL
- Molto usato in DVR
- Valuta:
- pericolosità intrinseca
- quantità
- tempo di esposizione
- modalità d’uso
- Produce un indice numerico di rischio
AlPiRisCh
- Più semplice e rapido
- Utile in contesti standardizzati
- Classifica il rischio in fasce
👉 Entrambi sono ammissibili e conformi al D.Lgs. 81/08 se applicati correttamente.
Confronto con i Valori Limite di Esposizione (VLEP)
Se disponibili:
- si confronta l’esposizione stimata o misurata
- con i valori limite dell’Allegato XXXVIII
📌 Se l’esposizione è sotto i limiti, il rischio può risultare irrilevante, ma non automaticamente (va considerato l’insieme dei fattori).
Misurazioni ambientali (quando necessarie)
Obbligatorie quando:
- il rischio non è chiaramente irrilevante
- sostanze molto pericolose
- esposizione non stimabile in modo affidabile
- presenza di:
- cancerogeni
- mutageni
- reprotossici
COME SI CONCLUDE LA VALUTAZIONE
Alla fine devi poter dire (e dimostrare):
✅ Rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza
→ misure generali sufficienti
❌ Rischio non irrilevante
→ misure tecniche, organizzative, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria
