VALURAZIONE SPECIFICA RUMORE (Ambienti di lavoro)

Valutazione del Rischio Rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008

La valutazione del rischio rumore è un obbligo previsto dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008 e ha lo scopo di determinare il livello di esposizione dei lavoratori al rumore durante l’attività lavorativa, al fine di prevenire danni all’udito e altri effetti negativi sulla salute.

Strumenti utilizzati

La misurazione del rumore viene effettuata mediante strumenti specifici e conformi alle norme tecniche vigenti:

  • Fonometro integratore-analizzatore in classe 1 o classe 2 (UNI EN IEC 61672);
  • Dosimetro personale, utilizzato quando il lavoratore si sposta tra diverse postazioni o svolge attività variabili;
  • Calibratore acustico, necessario per verificare la corretta taratura dello strumento prima e dopo le misurazioni.

Le misure consentono di determinare:

  • il livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h;
  • il livello di esposizione settimanale LEX,w;
  • il livello di picco della pressione acustica Lp,Cpeak.

Chi può effettuare la valutazione

Il D.Lgs. 81/2008 non individua una specifica figura professionale abilitata in via esclusiva. La valutazione deve essere effettuata da una persona competente, dotata di adeguate conoscenze tecniche in materia di acustica e sicurezza sul lavoro.

Generalmente la valutazione viene svolta da:

  • Tecnici competenti in acustica;
  • Consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • RSPP con adeguata formazione e competenza specifica;
  • Professionisti qualificati in possesso della strumentazione necessaria.

Il Datore di Lavoro rimane comunque il responsabile della valutazione e dell’aggiornamento del rischio.

Quando deve essere aggiornata

La valutazione del rischio rumore deve essere aggiornata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo;
  • in caso di introduzione di nuove attrezzature o macchinari;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;
  • a seguito di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro;
  • periodicamente secondo criteri di buona tecnica e in occasione dell’aggiornamento del DVR.
  • Almeno ogni 4 anni.

Valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 81/2008

LivelloLEX,8h
Valore inferiore di azione80 dB(A)
Valore superiore di azione85 dB(A)
Valore limite di esposizione87 dB(A)

Al superamento dei valori di azione il Datore di Lavoro deve adottare specifiche misure di prevenzione e protezione, comprese la fornitura dei DPI uditivi, l’informazione e la formazione dei lavoratori e, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, artt. 181, 190, 191, 192, 193, 194 e 195.

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