Valutazione del Rischio Rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008
La valutazione del rischio rumore è un obbligo previsto dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008 e ha lo scopo di determinare il livello di esposizione dei lavoratori al rumore durante l’attività lavorativa, al fine di prevenire danni all’udito e altri effetti negativi sulla salute.
Strumenti utilizzati
La misurazione del rumore viene effettuata mediante strumenti specifici e conformi alle norme tecniche vigenti:
- Fonometro integratore-analizzatore in classe 1 o classe 2 (UNI EN IEC 61672);
- Dosimetro personale, utilizzato quando il lavoratore si sposta tra diverse postazioni o svolge attività variabili;
- Calibratore acustico, necessario per verificare la corretta taratura dello strumento prima e dopo le misurazioni.
Le misure consentono di determinare:
- il livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h;
- il livello di esposizione settimanale LEX,w;
- il livello di picco della pressione acustica Lp,Cpeak.
Chi può effettuare la valutazione
Il D.Lgs. 81/2008 non individua una specifica figura professionale abilitata in via esclusiva. La valutazione deve essere effettuata da una persona competente, dotata di adeguate conoscenze tecniche in materia di acustica e sicurezza sul lavoro.
Generalmente la valutazione viene svolta da:
- Tecnici competenti in acustica;
- Consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- RSPP con adeguata formazione e competenza specifica;
- Professionisti qualificati in possesso della strumentazione necessaria.
Il Datore di Lavoro rimane comunque il responsabile della valutazione e dell’aggiornamento del rischio.
Quando deve essere aggiornata
La valutazione del rischio rumore deve essere aggiornata:
- in occasione di modifiche del processo produttivo;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o macchinari;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;
- a seguito di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro;
- periodicamente secondo criteri di buona tecnica e in occasione dell’aggiornamento del DVR.
- Almeno ogni 4 anni.
Valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 81/2008
| Livello | LEX,8h |
|---|---|
| Valore inferiore di azione | 80 dB(A) |
| Valore superiore di azione | 85 dB(A) |
| Valore limite di esposizione | 87 dB(A) |
Al superamento dei valori di azione il Datore di Lavoro deve adottare specifiche misure di prevenzione e protezione, comprese la fornitura dei DPI uditivi, l’informazione e la formazione dei lavoratori e, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, artt. 181, 190, 191, 192, 193, 194 e 195.
