Cos’è il DVR – Perché si fa ?

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è il documento fondamentale della sicurezza sul lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008. Rappresenta il risultato della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e contiene le misure necessarie per eliminarli o ridurli al minimo. È disciplinato principalmente dagli articoli 17, 28 e 29 del decreto.

Cos’è il DVR

Il DVR è il documento con cui il datore di lavoro:

  • individua tutti i pericoli presenti in azienda;
  • valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • definisce le misure di prevenzione e protezione;
  • pianifica gli interventi di miglioramento della sicurezza.

Il DVR non è un semplice documento burocratico, ma uno strumento operativo che deve guidare l’organizzazione della prevenzione aziendale.

Perché si fa

Il DVR viene redatto per:

  • tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • prevenire infortuni e malattie professionali;
  • rispettare gli obblighi di legge;
  • organizzare correttamente la prevenzione aziendale;
  • dimostrare agli organi di vigilanza che i rischi sono stati valutati e gestiti.

Chi è obbligato ad averlo

Il DVR è obbligatorio per ogni datore di lavoro che abbia almeno un lavoratore, compresi:

  • dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori;
  • lavoratori a tempo determinato;
  • tirocinanti e stagisti (quando rientrano nella definizione di lavoratore del D.Lgs. 81/08).

Chi lo deve fare

La responsabilità della valutazione dei rischi è esclusivamente del Datore di Lavoro.

Si tratta di un obbligo non delegabile, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro può farsi assistere da consulenti, tecnici o dal RSPP, ma la responsabilità finale rimane sempre sua.

Chi collabora alla redazione

Il DVR viene elaborato dal datore di lavoro con la collaborazione di:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
  • Medico Competente, quando previsto dalla legge;
  • consultazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Cosa deve contenere il DVR

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il DVR deve contenere almeno:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi;
  2. i criteri utilizzati per la valutazione;
  3. le misure di prevenzione e protezione adottate;
  4. i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari;
  5. il programma degli interventi di miglioramento;
  6. le procedure per attuare le misure di sicurezza;
  7. l’individuazione dei ruoli aziendali che devono attuare tali misure;
  8. il nominativo di:
    • Datore di Lavoro;
    • RSPP;
    • Medico Competente (se nominato);
    • RLS;
  9. l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono particolari capacità, formazione o addestramento.

Quali rischi devono essere valutati

La valutazione deve riguardare tutti i rischi presenti in azienda, tra cui:

  • rischio meccanico;
  • rischio elettrico;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • movimenti ripetitivi;
  • rumore;
  • vibrazioni;
  • agenti chimici;
  • agenti cancerogeni e mutageni;
  • agenti biologici;
  • incendio ed esplosione;
  • videoterminali;
  • stress lavoro-correlato;
  • microclima;
  • illuminazione;
  • lavoro in quota;
  • attrezzature di lavoro;
  • ambienti confinati;
  • differenze di genere;
  • età;
  • gravidanza;
  • lavoratori particolarmente sensibili.

Quando deve essere aggiornato

Il DVR deve essere rielaborato quando:

  • cambiano i processi produttivi;
  • vengono introdotte nuove attrezzature;
  • cambiano sostanze o prodotti utilizzati;
  • vengono modificati gli ambienti di lavoro;
  • si verificano infortuni significativi;
  • la sorveglianza sanitaria evidenzia nuovi rischi;
  • evolvono le conoscenze tecniche o normative.

La rielaborazione deve avvenire entro 30 giorni dall’evento che rende necessario l’aggiornamento.

Obblighi del Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08)

Tra i principali obblighi del datore di lavoro vi sono:

  • effettuare la valutazione di tutti i rischi;
  • elaborare e aggiornare il DVR;
  • nominare il RSPP;
  • nominare il Medico Competente quando previsto;
  • designare gli addetti antincendio e primo soccorso;
  • fornire DPI adeguati;
  • informare, formare e addestrare i lavoratori;
  • vigilare sul rispetto delle procedure di sicurezza;
  • effettuare la sorveglianza sanitaria quando obbligatoria;
  • consultare il RLS;
  • adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro

L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 individua due obblighi che il datore di lavoro non può delegare:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
  2. la designazione del RSPP.

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