Valutazione del rischio da Vibrazioni Meccaniche
La valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche è prevista dal Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e ha lo scopo di individuare, misurare e valutare l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse durante l’utilizzo di attrezzature, macchinari e veicoli.
Le vibrazioni possono essere classificate in:
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), generate dall’utilizzo di utensili portatili quali martelli demolitori, smerigliatrici, trapani, motoseghe e attrezzature similari.
- Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV), derivanti dalla conduzione o utilizzo di mezzi di trasporto, macchine movimento terra, carrelli elevatori, trattori e altre attrezzature mobili.
La valutazione deve considerare:
- le attrezzature utilizzate;
- i tempi effettivi di esposizione;
- i livelli di vibrazione dichiarati dai costruttori o rilevati mediante misurazioni strumentali;
- le condizioni operative e ambientali di lavoro;
- l’eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili.
Valori di azione e valori limite di esposizione
Vibrazioni Mano-Braccio (HAV)
- Valore d’azione giornaliero A(8): 2,5 m/s²
- Valore limite di esposizione giornaliero A(8): 5,0 m/s²
Vibrazioni Corpo Intero (WBV)
- Valore d’azione giornaliero A(8): 0,5 m/s²
- Valore limite di esposizione giornaliero A(8): 1,15 m/s²
Quando vengono superati i valori d’azione, il Datore di Lavoro deve predisporre e attuare un programma di misure tecniche e organizzative finalizzate alla riduzione dell’esposizione. Qualora vengano superati i valori limite di esposizione, devono essere adottati immediatamente provvedimenti per riportare l’esposizione al di sotto dei limiti consentiti e individuare le cause del superamento.
L’obiettivo della valutazione è verificare il rispetto dei limiti normativi e individuare eventuali misure preventive e protettive quali:
- sostituzione delle attrezzature con modelli a minore emissione vibratoria;
- manutenzione periodica di macchine e utensili;
- limitazione dei tempi di esposizione;
- adozione di procedure di lavoro adeguate;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- attivazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa.
La valutazione deve essere aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo, introduzione di nuove attrezzature, variazioni significative delle condizioni operative o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In assenza di modifiche rilevanti, è buona prassi procedere a un riesame periodico almeno ogni quattro anni.
